La disciplina introdotta dal D.L. n. 82/2012 non è limitata al solo settore edile; invece, sono fuori i condomini ed i privati, i contratti di forniture di beni, i contratti d'opera e di trasporto. Queste alcune delle specificazioni nel secondo documento di prassi dedicato dall'Agenzia delle entrate alla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva.
Dissipate
alcune ombre che aleggiavano sulla disciplina riguardante la
responsabilità
fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e
servizi
(articolo 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83).
Dopo le
esplicazioni contenute nella circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012,
l'opera
chiarificatrice continua a mezzo della circolare n. 2/E del 1° marzo2013.
LA DISCIPLINA
In
sintesi, la norma prevede la responsabilità
dell’appaltatore e del committente per il versamento al Fisco delle
ritenute
Irpef sul reddito di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore
aggiunto
dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle
prestazioni
effettuate nell’ambito del contratto.
L’appaltatore/committente
evita la responsabilità solo nel caso in cui ottenga la documentazione
attestante la corretta esecuzione dei versamenti,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
La prova
può consistere nella asseverazione
rilasciata da CAF o da professionisti abilitati oppure
in una dichiarazione
sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui
l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli
obblighi in
discorso.
Il
committente va incontro alla sanzione
amministrativa da 5.000,00 a 200.000,00 euro, nel caso in cui
effettui il pagamento all’appaltatore senza
aver ottenuto la documentazione attestante che i versamenti
fiscali,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati
correttamente
eseguiti (anche dal subappaltatore).
I SOGGETTI
ESCLUSI
Per espressa
previsione normativa, i contratti di appalto, a cui si applica la
disciplina
della responsabilità solidale, devono sussistere tra soggetti Iva, e
comunque
tra soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. Ne consegue
che sono esclusi:
-> le persone fisiche
non soggetti Iva
-> il condominio, in quanto non ricompreso fra i soggetti menzionati agli articoli 73 e 74 del Tuir
-> le stazioni appaltanti relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Dalla
circolare non emerge, però, una chiara specificazione sul comportamento
da
tenere qualora uno dei due contraenti sia un soggetto privato (non
soggetto
Iva); alcuni ritengono non applicabile la regola della responsabilità
solidale,
la quale invece, sussiste se l'appaltatore si avvale di un
subappaltatore, ma
limitatamente al rapporto tra questi due.
AMBITO OGGETTIVO
Dubbi
erano stati espressi dagli operatori circa l'applicabilità
dell'istituto
unicamente ai contratti di appalto nel settore edilizio, in quanto
l’articolo
13-ter è stato inserito nel Titolo I del DL n. 83/2012, riguardante
“Misure
urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e più
precisamente
nel Capo III, intitolato “Misure per l’edilizia”.
L'incertezza
è stata dissipata dalla circolare 2/E che ricorda come la norma intende
perseguire il fine di contrastare l'evasione fiscale non limitatamente
al
settore edile ma in tutte le prestazioni di servizi rese in esecuzione
di
contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità. Quindi
rilevano
non solo i contratti del settore edilizio.
Inoltre,
il documento di prassi sostiene che il regime
della responsabilità solidale si applica:
sia
nell'ipotesi di contratto di subappalto – dove
sussistono almeno 3 soggetti
economici indipendenti ossia committente, appaltatore e subappaltatore
sia
nell'ipotesi dove è l'appaltatore ad occuparsi direttamente della
realizzazione
dell'opera.
Altra
specificazione attiene
alla tipologia di contratti
interessati dalla novità normativa. In sostanza viene affermato che
le
fattispecie coinvolte riguardano il contratto
di appalto indicato all'articolo 1655 del codice civile,
ossia il contratto
col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con
gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio
verso
un corrispettivo in danaro.
Sono,
invece, da escludersi:
gli
appalti
di fornitura
dei beni
il contratto d’opera - articolo 2222 codice civile
il contratto di trasporto - articoli 1678 e seguenti del codice civile
il contratto di subfornitura - legge 18 giugno 1998, n. 192
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Si rammenta che il contratto d'opera viene così definito: “quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel Libro IV (1655 e seguenti)”.
Occorre
prestare attenzione alla differenza
tra contratto di appalto e contratto d'opera: il punto di
divergenza è
costituito dalla struttura e dimensione
dell'impresa a cui è commissionata l'opera, dove, nel caso di
contratto
d'opera, siamo di fronte ad una realtà produttiva che svolge l'attività
prevalentemente con il lavoro personale dell'imprenditore o dei suoi
familiari.
AMBITO TEMPORALE
Come
affermato nella circolare n. 40/E/2012, le novità trovano applicazione
per i contratti stipulati a partire dal 12
agosto
2012 e, in applicabilità dello Statuto del contribuente, la
documentazione
o certificazione relativa ai versamenti d’imposta deve riguardare i pagamenti dei corrispettivi effettuati a
partire dall’11 ottobre 2012.
Nel
documento del 1° marzo 2013, si chiarisce che il rinnovo
di un contratto equivale a nuova stipula; ne consegue che
la disciplina esposta si applica ai contratti rinnovati successivamente
al 12 agosto 2012, a partire dalla data di rinnovo.
CASI PARTICOLARI
1.
A fini semplificativi,
se più contratti vengono stipulati tra le medesime parti, la
certificazione di
regolarità dei pagamenti può avvenire in modo unitario.
Ammessa
anche la certificazione periodica a condizione che
la
regolarità dei pagamenti sia riferita a quelli scaduti alla data del
pagamento
del corrispettivo. Escluso, quindi, che la certificazione possa
riferirsi a
situazioni successive al suo rilascio.
2.
Se il pagamento avviene
tramite bonifico bancario o altri strumenti per cui
la somma non è
immediatamente disponibile per il beneficiario, si puntualizza che
l'attestazione della bontà dei versamenti deve riferirsi a quelli
scaduti al
momento in cui si effettua la disposizione bancaria e non a quelli che
scadono
al momento del successivo accreditamento.
3.
La circolare n. 2/2013
affronta, in ultimo, la questione della cessione del credito
a terzi da
parte dell'appaltatore o subappaltatore.
Il
cessionario viene sollevato dai rischi derivanti dall'inadempienza
del cedente in materia di versamenti fiscali se l'attestazione di
regolarità
dei pagamenti viene resa nel momento in cui il cedente dà notizia della
cessione al debitore ceduto.
QUADRO DELLE NORME |
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 13-ter Circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012, n. 40 Circolare Agenzia Entrate 1 marzo 2013, n. 2 |
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