Entro il 7 maggio 2018 gli enti del volontariato devono presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione agli elenchi del cinque per mille. Si tratta di un adempimento a cui sono tenuti gli enti che effettuano per la prima volta l’iscrizione, poiché gli enti già iscritti nel 2017 non devono inoltrare alcuna istanza, tranne nel caso in cui non sia stato modificato il legale rappresentante.
L’invio deve essere effettuato solamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel.
Dopo la data del 7 maggio, i legali rappresentanti devono fissare la data del 2 luglio (scadenza originaria il 30 giugno, che però cade di sabato) entro cui sono tenuti ad inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione all’elenco del 5 per mille.
La dichiarazione sostitutiva può essere inviata anche dalla casella Pec degli interessati a quella delle predette Direzioni Regionali, con oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018”. E’ fondamentale allegare copia del modello di dichiarazione e copia del documento di identità del legale rappresentante.
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Se non si è provveduto all’iscrizione entro la data prescritta oppure non si è trasmessa tutta la documentazione richiesta, è possibile effettuare la remissione in bonis entro il 1° ottobre 2018, versando una sanzione di 250 euro tramite F24 (codice tributo 8115).
Attenzione: i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.
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