Le verifiche che gli organi ispettivi sono chiamati a svolgere in materia di CIGS possono essere:
Posto quanto sopra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, ha fornito, al proprio personale di vigilanza, indicazioni in merito agli elementi principali da verificare con riferimento a ciascuna causale d’intervento ed in particolare in caso di:
Il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, comporta l’incremento del contributo addizionale nella misura dell’1%.
A tal proposito la circolare ministeriale evidenzia che la verifica sul rispetto delle modalità di rotazione deve partire da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione del trattamento che dovrà essere riscontrato in concreto confrontando, a titolo esemplificativo, i dati fomiti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, LUL, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori.
Sottolinea la circolare ministeriale n. 27/2016 che, per autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS, il servizio ispettivo dovrà dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario d’integrazione salariale, analizzando l’indice di liquidità dell’impresa dell’anno in corso, come rilevabile dalla lettura dei bilanci provvisori dell’ultimo anno.
L’indice di liquidità deve risultare negativo - con valore inferiore all’unità - così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.
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