Il Ministero del Lavoro ha reso noto che la Legge n. 123 del 3 agosto 2017, di conversione del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, con l'articolo 3-ter ha modificato l'articolo 44 comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/15 prevedendo la concessione -alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa - di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".
Quindi, conclude il comunicato ministeriale del 28 agosto 2017, le imprese che nel 2016 hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/15, possono richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi.
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