CIGS per aree di crisi industriale complessa

Pubblicato il 29 agosto 2017

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che la Legge n. 123 del 3 agosto 2017, di conversione del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, con l'articolo 3-ter ha modificato l'articolo 44 comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/15 prevedendo la concessione -alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa - di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Quindi, conclude il comunicato ministeriale del 28 agosto 2017, le imprese che nel 2016 hanno beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/15, possono richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy