Il termine di decadenza per poter conguagliare o ottenere il rimborso delle integrazioni salariali anticipate dall’azienda ai lavoratori è semestrale e, per la CIGS, tale termine decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale.
L’INPS, con messaggio n. 4746 del 28 novembre 2017, ha, quindi, sottolineato che, per la CIGS, ai fini del pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori, costituisce presupposto necessario l’emissione dell’autorizzazione, mentre non rileva la data di emissione dell’autorizzazione al conguaglio da parte dell’Istituto.
Nel caso in cui l’azienda ritardi notevolmente la presentazione all’Istituto della domanda telematica per richiedere l’autorizzazione che consente il conguaglio nel flusso UNIEMENS delle somme di CIGS anticipata, non può essere ascritta nessuna colpa all’INPS se l’emissione dell’autorizzazione - avvenuta entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda telematica completa - non consenta all’azienda di effettuare i conguagli entro i termini di decadenza semestrale.
Ad ogni modo, l’Istituto si è raccomandato che vengano rigorosamente rispettati i termini di conclusione del procedimento, assicurando che l’autorizzazione sia emessa entro 30 gg. dalla presentazione della domanda completa ed ha chiesto che i casi in cui l’avvenuta decadenza sia dipesa da ritardi nell’emanazione dell’autorizzazione siano portati immediatamente a conoscenza della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, con apposita relazione, per le conseguenti valutazioni.
Comunque, l’autorizzazione, anche se emanata oltre i limiti della decadenza, è un atto dovuto e necessario, sia ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori, sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale).
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