CIGO: il CIV INPS detta principi sulle causali
Pubblicato il 12 aprile 2017
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS, con riferimento alla concessione della CIGO, ha invitato gli Organi di Gestione a dettare linee interpretative ed applicative uniformi sul territorio, raccomandando che i suddetti Organi si uniformino ad una serie di indicazioni.
Fra le citate indicazioni particolare rilievo assume la questione relativa alle causali, laddove, con deliberazione n. 5 del 21 marzo 2017, viene richiesto che alle sedi siano fornite indicazioni univoche, secondo i seguenti principi:
- si ritiene incongrua la richiesta di dimostrare l’avvenuto conseguimento di ordinativi/commesse per provare la probabilità della ripresa;
- l’azienda va esonerata da produrre ulteriori elementi probatori e la prospettiva di ripresa si deve intendere provata nel caso in cui nella Relazione vengano evidenziati gli estremi di ordinativi relativi ad un periodo successivo a quello della domanda;
- va escluso il rilievo del regime di monocommittenza nella concessione della CIGO;
- la domanda di CIGO va decisa sulla base della Relazione e della documentazione che il richiedente ritenga di allegare;
- nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la domanda di CIGO e la decisione, l'azienda abbia nel frattempo ripreso l'attività, il presupposto della previsione della ripresa si ritiene provata ed è sufficiente ai fini del riconoscimento della CIGO;
- per quanto concerne gli eventi meteorologici, poiché i relativi bollettini sono già in possesso della Pubblica Amministrazione, al fine di ritenere comprovati i presupposti di legge per la concessione della CIGO, l'azienda deve poter fare riferimento ai dati in possesso della PA ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000;
- per gli eventi meteorologici, dovrebbero essere considerate le peculiari esigenze dei differenti settori (es. i rischi di alcune lavorazioni es. del marmo - derivanti da quantità di pioggia inferiore a quella prevista nelle circolari dell'Istituto o le conseguenze derivanti dal gelo che limita particolari lavorazioni - es. in edilizia - o fasi del ciclo produttivo);
sempre per gli eventi meteorologici, in caso di temperature particolarmente elevate o rigide, andrebbero prese in considerazione anche le temperature percepite, che sono espressamente indicate nei bollettini meteorologici, laddove queste siano maggiori o inferiori della temperatura reale.