Modificato il termine di presentazione della domanda di CIGO e FIS con causale “COVID-19”. Per effetto dell’art. 68, co. 1, lett. c) del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), intervenuto nell’ambito dell’art. 19, co. 2 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), l’istanza delle predette integrazioni salariali devono essere presentate entro la fine del mese successivo (e non più entro il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020.
Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, il richiamato art. 68 ha fissato al 31 maggio 2020 la nuova data entro la quale le istanze devono essere inoltrate. Il termine, in particolare, si riferisce ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Lo stesso articolo, inoltre, alla lett. d) del co. 1 ha introdotto anche una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che - per dette domande - l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
Il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande, nonché la relativa penalizzazione, riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale “23 febbraio - 30 aprile 2020”.
In tutti gli altri casi, l’INPS fa sapere che il flusso gestionale delle domande verrò illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
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