CIGD, via libera ai provvedimenti di concessione

Pubblicato il 09 aprile 2020

Semaforo verde per la cassa integrazione in deroga. Infatti, sono stati caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per la concessione dell’integrazione salariale. In particolare, sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, di cui all' art. 22, co. 1 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), attraverso l’utilizzo del cd. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”.

Con il messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sulle varie fasi di cui si compone l’iter previsto per la CIGD.

CIGD, a chi spetta?

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro, l’art. 22, co. 1 del cd. “Decreto Cura Italia” ha disposto che le Regioni e Province autonome riconoscono il ricorso fino a 9 settimane di cassa integrazione in deroga. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi.

La tutela è estesa anche al personale dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico.

CIGD, concessione dei trattamenti

I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. Prima della liquidazione, l’INPS ha il compito di verificare il rispetto dei limiti di spesa.

Poiché le disposizioni del “Decreto Cura Italia” s’intendono aggiuntive rispetto al D.L. n. 9/2020, la CIGD può essere autorizzata dalla Regione interessata con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.

Dunque, considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione.

CIGD, adempimenti del datore di lavoro

Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del “Fascicolo elettronico” e notificato al datore di lavoro.

Quest’ultimo, al fine di permettere all’Istituto il pagamento dell’integrazione salariale ai lavoratori, dovrà inoltrare la documentazione per la liquidazione del trattamento, avvalendosi del modello “SR41”.

Infine, l’INPS ricorda che i pagamenti non possono essere eseguiti laddove nel modello "SR41" manchi il numero di autorizzazione.

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