Con la circolare n.179 del 26 novembre 2021, l’INPS interviene a dettare le disposizioni utili in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Si tratta sia delle modalità con cui le Regioni devono prenotare le risorse finanziarie che delle modalità di richiesta e pagamento diretto della CIGD da parte dei datori di lavoro interessati.
Si specifica, fin da ora, che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.
Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Pertanto, in via preliminare, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’art. 1, co. 286, della L. n. 178/2020.
Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:
Le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità, utilizzando, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.
Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale “33421”, la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo “Autocertificazione della Regione”.
Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33421” e come codice di intervento il codice “699”.
Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a 12 mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021. Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Al trattamento in commento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa.
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni/Province autonome con il numero convenzionale “33421”, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti verifiche:
I controlli citati verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali per i successivi adempimenti.
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