Nuove risorse finanziarie per i lavoratori dipendenti impiegati nei call center, e che siano temporaneamente interessati dal processo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Infatti, per l’anno 2019, l’art. 26-sexies, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha disposto in favore dei predetti soggetti un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro.
Con la circolare n. 21 dell’11 febbraio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle relative domande.
La norma che riconosce le tutele economiche in favore dei lavoratori del settore dei call center è l’art. 44, co. 7, del D.Lgs. n. 148/2015, ossia la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Al riguardo, la disciplina prevede che l’indennità sia pari al trattamento massimo di integrazione salariale; inoltre, il riconoscimento economico è concesso sulla scorta di specifici decreti ministeriali.
Sul punto, si ricorda che le imprese ammesse al trattamento sono tenute a versare un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del menzionato decreto legislativo. Il contributo decorre dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale ed è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”).
Per quanto riguarda la gestione del TFR, ed in particolare alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, le relative quote sono a carico del datore di lavoro. Ne consegue che le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa, connessa all'erogazione delle indennità in argomento, nonché alla correlata contribuzione figurativa, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.
Al riguardo:
In particolare, a partire dalle denunce di novembre 2019, per tutti gli eventi di CIGD gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
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