Con il messaggio 15 luglio 2020, n. 2825, l’INPS fornisce indicazioni relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 22-quater, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, le ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni in deroga, successive alle prime nove, sono concesse direttamente dall'Istituto previdenziale su istanza dei datori di lavoro.
Ove il periodo precedentemente autorizzato dalla Regione sia inferiore rispetto alle nove settimane previste dal Decreto Cura Italia, sarà necessario richiedere il residuo delle settimane non autorizzate alla Regione stessa. In tal senso, per semplificare la gestione delle domande ed atteso che i periodi di sospensione o riduzione sono stati riconosciuti secondo una durata in giornate variabile, verranno considerate come totalmente usufruiti i periodi concessi che si collochino all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive (salvo per le c.d. zone rosse e c.d. regioni gialle).
Per quanto concerne la deroga introdotta dall'art. 1, comma 1, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, che consente, ai datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso sino alla durata massima di quattordici settimane, di richiedere ulteriori quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, le strutture territoriali, valuteranno ordinariamente le cinque settimane, assumendo come definitivo lo stato riferito alle settimane di competenza regionale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".