Al fine di ottenere la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”. Infatti, per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Ne dà notizia l’ABI, con la lettera circolare n. 789 del 23 aprile 2020, in cui vengono forniti chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga.
Sulla base della Convenzione nazionale del 30 marzo 2020, il datore di lavoro richiedente la CIGD per i propri dipendenti è chiamato ad inviare all’INPS il citato modello “SR 41” solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dallo stesso Istituto Previdenziale e non, invece, nella prima fase dell’iter della domanda.
Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico, non è possibile presentare il modello “SR 41” e consentire al contempo l’effettivo pagamento della cassa al dipendente.
L’iter di questa procedura è molto lungo e si conclude praticamente quando l’azienda presenta il predetto modello: bisognerà attendere i tempi tecnici dell’INPS per effettuare il pagamento.
Dunque, per restituire all’anticipazione la sua reale funzione, l’ABI ha ritenuto fondamentale abrogare la necessità di presentare il modello “SR41”, il quale viene sostituito da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall’azienda contenente l’impegno di indicare gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l’anticipazione e l’INPS verserà l’integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell’istituto di credito.
L’ABI rendete noto, altresì, che alcune Regioni hanno provveduto a introdurre misure per agevolare le anticipazioni del trattamento di integrazione salariale in questione, quali specifici fondi di garanzia oppure la possibilità per le banche di conoscere l’elenco dei datori di lavoro richiedenti o già autorizzati a usufruire della CIG in deroga.
Infine, sempre in tema di CIGD, si segnala che le domande sono state moltiplicate per le aziende plurilocalizzate. In particolare:
E' assegnata al Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate, la competenza a gestire il trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese con sedi produttive site in cinque o più regioni (D.I. 24 marzo 2020).
Nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede in una delle predette Regioni, ovvero nei Comuni individuati nell’Allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, occorre presentare un'istanza centralizzata al Ministero del Lavoro tramite la piattaforma “Cigsonline” per un periodo massimo di nove settimane.
Precisa il Ministero che le stesse aziende devono presentare un'ulteriore istanza a ciascuna Regione competente per le settimane aggiuntive, secondo gli articoli 15 (zona rossa) e 17 (zona gialla) del D.L. n. 9/2020.
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