Al via la nuova procedura di gestione dei trattamenti di integrazione salariale. Infatti, a decorrere dal 18 giugno 2020, sono state rilasciate le funzionalità relative:
Le novità sono state dettagliate dall’INPS, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, in attesa che l’Istituto illustri la disciplina della cassa integrazione guadagni alla luce del recente D.L. n. 52/2020.
A seguito degli interventi del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) e del D.L. n. 52/2020, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Grazie alla procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il file excel (contenente la dichiarazione delle “settimane da recuperare”) o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs n. 148/2015.
In precedenza, invece, con la procedura “Sistema Unico” potevano essere istruite solamente le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane. Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS, rilasciato il 18 giugno 2020, è disponibile sul sito INPS nei “Servizi OnLine” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del MLPS per l’autorizzazione delle prime nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.
Il “Decreto Cura Italia” è intervenuto anche sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’INPS, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
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