Durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro. Questi, soggetti alla disciplina del “Fondo di Tesoreria”, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.
A specificarlo è l’INPS con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, fornendo alcuni chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali di cui agli artt. n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
Per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale nel caso di:
Per quanto attiene alla compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’INPS precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, l’Istituto Previdenziale ha istituito i seguenti nuovi codici di conguaglio.
Per quanto riguarda la CIGO, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, devono valorizzare:
Nell’elemento <CongCIGOAltImp>, invece, bisogna indicare l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di CIGO con causale “Covid-19” gestiti con il cd. “sistema del ticket”, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”):
In quest’ultimo caso, dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Per quanto riguarda, invece, l’assegno ordinario, per tutte le istanze a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, le aziende valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, per l’assegno ordinario concesso ai sensi del D.L. n. 9/2020, ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, qualora sia concesso ai sensi del D.L. n. 18/2020.
Ancora, le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”, se l’assegno è concesso ai sensi dell’art. 13, co. 4 del D.L. n. 9/2020.
Infine, in ipotesi di pagamento diretto da parte dell’INPS, il flusso Uniemens deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
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