Nuovo termine di dacadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (cd. CIG in deroga). Infatti è stata modificata la disciplina attualmente contenuta all’art. 7, co 3, nonché all’art. 44, co. 6-bis, del D.Lgs n. 148/2015, la quale prevede che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Il nuovo quadro normativo è stato arricchito dalle novità legislative introdotte all’art. 26-quater del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, che ha inserito all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 il co. 6-ter. I chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del termine decadenziale e le relative istruzioni operative per la gestione dello stesso, sono stati forniti dall’INPS, con la circolare n. 120 del 22 agosto 2019.
Le novità inserite nel decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali (art. 44, co. 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015), prevedono ora che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro lo stesso termine previsto dal co. 6-bis (6 mesi) per il conguaglio o la richiesta di rimborso.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Ne deriva che il termine decadenziale, previsto in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, è stato esteso anche alle prestazioni pagate direttamente dall’Istituto Previdenziale.
Di conseguenza, il termine dei sei mesi, stabilito dalla novella legislativa, entro cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto Previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, per il tramite del mod. “SR41”, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo.
La nuova disciplina sul termine decadenziale dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto, trova applicazione per tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione delle normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (ad esempio, gli eventi sismici di cui all’art. 45, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.).
Ai fini della liquidazione della prestazione di cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori beneficiari, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i modelli “SR41” entro il termine di sei mesi. Tale termine, in particolare, decorre:
Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019, il termine decadenziale di sei mesi decorre da tale data.
Quindi, possono verificarsi i seguenti due casi:
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