Dopo l’annuncio nel Consiglio dei ministri del 15 giugno 2020, l’atteso decreto legge (D.L. n. 52/2020) che introduce “ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020.
Tra le altre novità, oltre all’estensione della CIG, è possibile annoverare tre proroghe di termini:
Una sanzione, infine, è introdotta per i datori di lavoro che ritardano l'invio all'INPS dei dati per il pagamento della cassa integrazione (mod. “SR41”).
Per il periodo dell'emergenza da Coronavirus, a partire dal 23 febbraio 2020, è stata introdotta una disciplina specifica di cassa integrazione, con causale “Covid-19”, utilizzabile nei casi di sospensione o riduzione dell'attività.
Sul punto, si ricorda che il cd. “Decreto Rilancio” riconosce, per i datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, non solo la concessione delle nove settimane di integrazione salariale già previste dal D.L. n. 18/2020, bensì anche ulteriori nove settimane, fruibili dopo aver interamente utilizzato le prime.
Di queste nuove nove settimane, cinque possono essere utilizzate entro il 31 agosto 2020, mentre le residue quattro settimane possono coprire sospensioni o riduzioni di orario verificatesi tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Ora, in base a quanto stabilito nel D.L. n. 52/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.
Il D.L. n. 52/2020 opera una restrizione in merito alla presentazione della domanda di accesso alla CIG, introducendo un termine decadenziale. Il testo, nello specifico, dispone che:
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