Il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha introdotto significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto legge interviene, infatti, sia rimodulando i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, cui le aziende possono accedere per periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sia prevedendo, in taluni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.
Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, l’INPS – nel riepilogare le nuove norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – ha illustrato nel dettaglio anche le modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Inoltre è stata prevista l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.
L’art. 2 del “Decreto Agosto” ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in deroga in materia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia da COVID-19, dall’art. 98, co. 7, del “Decreto Rilancio”, che è stato abrogato.
Con il citato intervento il legislatore colloca la norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di cassa integrazione in deroga e, contemporaneamente, assegna all’INPS la competenza concessoria relativa a tale trattamento.
In particolare, la norma precisa che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020. La nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma in commento chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà pertanto fornire, per le domande da presentare all’Istituto, una dichiarazione di responsabilità - rilasciata ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000 - in ordine al rispetto di tale requisito per i lavoratori per cui si richiede la prestazione.
In relazione alla durata massima dei trattamenti di cui trattasi, si precisa che, qualora siano già state autorizzate 9 o 13 settimane come “deroga regionale”, non potranno essere richiesti né autorizzati ulteriori periodi. La prestazione viene erogata con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Con successivo messaggio verrà comunicata l’operatività di detta opzione.
L’articolo 20 del “Decreto Agosto” ha esteso la CIGS per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento della sottoscrizione dell’accodo previsto dalla norma.
Per l’autorizzazione al trattamento di CIGS – della durata massima di 10 mesi - è necessaria la preventiva sottoscrizione, in sede governativa, di un accordo stipulato presso il MLPS, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, nonché della Regione o delle Regioni interessate.
Occorre altresì che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
Con successivo messaggio, precisa l’INPS, saranno fornite le modalità operative cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il recupero, tramite conguaglio, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui trattasi.
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