Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS ha fornito le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare è stato specificato che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e assegno ordinario per Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà) nei periodi decorrenti dal 1° aprile e vogliono includervi anche i giorni 29, 30 e 31 marzo, devono trasmettere una domanda integrativa. L’istanza, che deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva di cui alla domanda originaria, può essere inviata – utilizzando sempre la causale “Covid 19 - DL 41/21” - entro il 31 maggio 2021.
Le nuove indicazioni si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”).
L’art. 8 del “Decreto Sostegni” interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
In particolare, il co. 1 dell’art. 8 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.
Come appena accennato, l’art. 8 del D.L. n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di CIGO richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla L. n. 178/2020, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.
Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:
Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal D.L. n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, l’INPS precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Infine, l’INPS ribadisce che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale.
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