Partendo dall'Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, Cifa e Confsal siglano l'Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile.
Il predetto accordo consente alle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle predette parti sociali di gestire e introdurre il lavoro agile successivamente al periodo emergenziale.
Nel premettere che l'avvio del lavoro agile è condizionato alla sottoscrizione di un accordo individuale, nei termini prescritti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, nel quale dovrà essere disciplinata l'esecuzione della prestazione lavorativa, la durata dell'accordo, i termini di preavviso di recesso, gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, i tempi di riposo ed il rispetto del diritto di disconnessione, nonché le modalità di controllo e le forme di esercizio del potere disciplinare, le parti sociali, nell'accordo collettivo sottoscritto, hanno individuato rilevanti clausole e limiti di applicazione.
Fermo restando che l'orario massimo di lavoro è definito dal contratto individuale, le parti sociali hanno stabilito che in nessun caso sarà possibile eccedere i limiti previsti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il lavoratore potrà prestare la propria attività lavorativa tra le ore 7:00 e le ore 20:00 e, comunque, soltanto in orario diurno, organizzando autonomamente la propria attività lavorativa all'interno della predetta fascia oraria.
Altresì, come già ampiamente discusso in dottrina, non potranno essere previste ne autorizzate ore di lavoro straordinario.
L'accesso al lavoro agile deve essere preceduto da un'attività formativa minima pari a 25 ore concernenti l'orientamento alle nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei dati personali. In particolare, dovranno essere trattate le seguenti materie:
Il datore di lavoro dovrà fornire la strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Laddove il datore di lavoro non fornisca la predetta dotazione strumentale verrà riconosciuta al lavoratore un'indennità una-tantum pari ad euro 150,00 volta a sostenere i costi di connessione e di acquisto degli strumenti e/o dispositivi necessari per lo svolgimento della prestazione in smart-working.
Nel caso in cui il lavoratore utilizzi la propria strumentazione per rendere la prestazione lavorativa, il datore di lavoro riconoscerà un'indennità periodica forfetaria per indennizzarne l'usura ed i costi di connessione in misura non inferiore ad euro 100,00 annui.
Il lavoratore deve rispettare i limiti di orario massimo giornaliero e settimanale previsto dal CCNL applicato, nonché i tempi di riposo, previsti dalla legge e dal CCNL applicato. Salvo i casi di comprovate esigenze aziendali, durante i tempi di disconnessione, il dipendente non è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa e quindi a:
Durante il predetto periodo di disconnessione, dunque, il prestatore di lavoro dovrà disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Datore di lavoro e lavoratore dovranno concordare, preventivamente, le modalità con cui si realizzerà il predetto diritto alla disconnessione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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