Le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di un sinistro hanno solo valore indiziario qualora il CID venga portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22415 del 26 settembre 2017 dove è stato anche ricordato l’orientamento di legittimità secondo il quale la denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa all’assicuratore, pur senza la fissazione di un termine, prima di citarlo in giudizio, informandolo delle circostanze, delle modalità e delle conseguenze dell’incidente, allo scopo di consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno che ne sia derivato.
Questo anche nel caso di denuncia congiunta al fine di conseguire la presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
Se però, come nell’ipotesi esaminata, il modulo di constatazione amichevole venga portato a conoscenza della compagnia di assicurazione solo nel corso del giudizio, le predette dichiarazioni avranno valenza solamente indiziaria.
Nel caso in esame, è stata cassata, con rinvio, la sentenza di merito nella quale era stata accolta l’eccezione proposta dall’assicurazione relativamente all’asserita tardività con cui l’assicurato aveva denunciato il sinistro per mancato rispetto del termine per la denuncia, ritenuto perentorio.
Perentorietà, tuttavia, in contrasto – secondo la Sesta sezione civile di Cassazione - con il principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per come sopra precisato.
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