La tutela dei cd. “riders”, ossia i ciclofattorini, è contenuta nella L. n. 128/2019 che attribuisce tutele differenziate a seconda che l’attività sia riconducibile alla nozione generale di:
Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno delineare i contorni di questa disciplina e, segnatamente, l'ambito applicativo delle due previsioni di riferimento.
Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative osservate, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente (e non più esclusivamente) personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ciò vale a prescindere dal fatto che l'etero-organizzazione si eserciti “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, come invece esigeva la vecchia formulazione, ora soppressa.
In tal caso, ricorrendo gli estremi costitutivi della fattispecie, la norma garantisce l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione è prevista salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Nelle ipotesi in cui, invece, i riders lavorino in mancanza delle condizioni di subordinazione, ossia svolgano una prestazione di carattere occasionale, ossia priva del carattere della continuità, si applicherà il Capo V-vis
Il requisito della continuità si determina caso per caso, tanto con riferimento alla reiterazione della prestazione, quanto con riferimento alla durata del rapporto. Si ricorda che pur dinanzi all'occasionalità della prestazione, rileva altresì l'interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa e della disponibilità del collaboratore ad eseguirla, all'interno di un arco di tempo apprezzabile.
Per questi ultimi, la legge dispone un corredo rilevante di diritti, che costituiscono peraltro livelli minimi di tutela. Si tratta di diritti che vanno quindi riconosciuti anche in mancanza di un rapporto di collaborazione etero-organizzata, ed anche in mancanza di un rapporto di collaborazione coordinata, per il solo fatto dello svolgimento della prestazione a carattere autonomo.
In particolare:
Riders, stop ai compensi “a cottimo”
Secondo il documento di prassi, i CCNL non possono stabilire per i rider lavoratori autonomi compensi “a cottimo”, mentre i CCNL adottati in base all’art. 2 per i riders etero-organizzati, non avendo alcun limite, potrebbero prevedere il cottimo puro.
Il Capo V-bis riconosce, inoltre, ai riders autonomi il diritto di ottenere la stipula di un contratto formale, posto che le condizioni contrattuali devono essere provate per iscritto.
Inoltre, lo stesso ha il diritto di ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto “per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”, con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di 15 giorni.
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