Nel caso in cui il fallimento sia chiuso senza accertamento dello stato passivo i lavoratori possono richiedere l’intervento sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 5, Legge n. 297/82.
Inoltre, qualora, il datore di lavoro sia una società di capitali, poiché con la chiusura del fallimento viene disposta anche la cancellazione dal Registro delle imprese, non è necessario l’esperimento dell’azione esecutiva, ferma restando la necessità che il credito di cui si chiede il pagamento sia accertato giudizialmente o comunque mediante un titolo esecutivo.
Con messaggio n. 1646 del 14 aprile 2017, l’INPS evidenzia che si può verificare che - quando il lavoratore cessi il rapporto dopo l’apertura della procedura concorsuale - la chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo ai sensi dell’art. 102 LF determini la frustrazione del suo diritto a chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia.
Per cui, nella specifica ipotesi di chiusura del fallimento senza accertamento dello stato passivo, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
il Fondo di garanzia deve intervenire anche in assenza di accertamento giudiziale del credito.
Il messaggio chiarisce che, nel caso di specie, l’accertamento del credito sarà, in via eccezionale, compiuto tenendo conto dei documenti dimostranti il diritto, allegati all’istanza di ammissione, e dei dati presenti nelle banche dati dell’Istituto riferiti agli UniEmens inviati dal datore di lavoro, nonché, se disponibili, alle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.
Conclude l’Istituto specificando che, non trattandosi di un accertamento in sede fallimentare, non verranno prese in considerazione richieste che si fondino sulla riqualificazione della natura del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, su un diverso inquadramento contrattuale, o che presuppongono il riconoscimento di un rapporto di lavoro non dichiarato.
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