L’agenzia delle Entrate, con la circolare 72 del 2007, fornisce precisazioni in merito alla tonnage tax. Nello specifico, i chiarimenti più importanti sono:
- il reddito imponibile di ogni nave è determinato in via forfetaria moltiplicando le tonnellate di stazza netta della nave per importi fissi variabili (in modo decrescente) in relazione a diversi scaglioni di tonnellaggio e per i giorni di utilizzo effettivo della stessa;
- se un soggetto in tonnage tax esercita contemporaneamente attività agevolate ed altre attività d’impresa, il suo reddito imponibile ai fini Ires risulterà dalla somma dell’imponibile forfetario della tonnage tax con quello analitico, relativo alle altre attività esercitate, sia marittime (ad esempio, servizi di cabotaggio) sia di natura diversa (ad esempio, attività immobiliare e finanziaria).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".