Chiarimenti sulla regolamentazione comunitaria della disoccupazione
Pubblicato il 25 maggio 2015
L’INPS, con
circolare n. 105 del 22 maggio 2015, ricorda che dall’1.5.2010 sono entrati in vigore i
nuovi regolamenti comunitari (Regg. Ce n.
883/2004 e n.
987/2009) che hanno modificato, in parte, la
regolamentazione delle prestazioni di disoccupazione.
Le
innovazioni più significative riguardano:
- il mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente; (art. 64, Reg. n. 883/2004);
- le prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (art. 65, Reg. n. 883/2004).
Attualmente, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, il pagamento va effettuato direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, mentre, per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, le prestazioni di disoccupazione vanno erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato.
Stante quanto sopra, l’Istituto fornisce le
istruzioni relative a:
- erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro;
- richieste di rimborso pervenute dalle istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana;
- precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile.