Alla luce dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – di cui il Ministero del Lavoro ha fornito elenco esemplificativo con nota prot. n. 1677 del 28 gennaio 2016 – è necessario innanzitutto possedere il DURC, dando inoltre evidenza degli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi – stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – che il datore di lavoro deve comunque osservare.
L’assenza del DURC determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo di scopertura e il termine di 15 giorni per la regolarizzazione dello stesso prevista dall’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, non può trovare applicazione anche nell’ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Tuttavia in merito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che le violazioni di legge e/o di contratto, che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
La circolare n. 3 del 18 luglio 2017 dell’INL evidenzia, inoltre, che tali violazioni non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, a patto che si tratti di violazioni regolarizzabili.
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