Chiarimenti sulla diffida concernente il mancato rispetto della quota disabili

Pubblicato il 18 giugno 2021

Con la nota 17 giugno 2021, n. 966, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla comminazione della diffida obbligatoria ex art. 13, D. Lgs. n. 124/2004, relativamente al mancato rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999.

Ai sensi dell’art. 3, Legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie individuate dall’art. 1, secondo la misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.

L’assunzione deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette individuate dall’art. 1. Nel caso in cui sia decorso il predetto termine, il datore di lavoro dovrà versare, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis, per ogni giorno lavorativo di non copertura e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’oggetto della diffida dovrà consistere nella presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero della stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Si rammenta che, come specificato nella nota del 18 luglio 2018, n. 6316, la sanzione andrà applicata dal 61° giorno successivo al sorgere dell’obbligo senza che sia stata presentata richiesta di assunzione agli uffici competenti.

Per beneficiare dalla sanzione in misura minima, il datore di lavoro dovrà provvedere a sanare, mediante uno degli adempimenti normativamente previsti.

Laddove l’assunzione o la richiesta numerica sia stata effettuata spontaneamente, seppur oltre il termine di 60 giorni, si potrà, invece, procedere alla diffida ora per allora ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel minimo edittale.

Diversamente, nel caso in cui la scopertura rientri per effetto della riduzione di organico, la violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza della riduzione della base di computo e non è riconducibile all’iniziativa del datore di lavoro, sicché si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa di cui al comma 4, art. 15, mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, per il numero di giornate intercorrenti tra la scadenza dei sessanta giorni previsti per l’adempimento degli obblighi de quo e il momento in cui sia venuto meno l’obbligo stesso per effetto della riduzione dell’organico aziendale.

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