Gli esoneri per calamità ex D.Lgs n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008, spettano alle aziende agricole per gli eventi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome, come chiarito dall’INPS con messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018.
Inoltre - continua il messaggio - per effetto delle modifiche legislative intervenute, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile, le seguenti attività:
Infine, relativamente ai requisiti oggettivi, viene confermato che a decorrere dal 20 maggio 2018 la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subìto danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50% per le aziende che abbiano subìto danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Rimane invariata l’ipotesi dell’ulteriore aumento del 10% dell’esonero nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di legge si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
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