Chiarimenti per l’acconto Iva dei soggetti tenuti allo split payment

Pubblicato il 18 dicembre 2017

Con circolare n. 28 del 15 dicembre l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti, a completamento di quanto contenuto nella circolare n. 27/2017,  per il versamento dell’acconto Iva, da effettuare entro il 27 dicembre 2017, con riferimento ai soggetti tenuti allo split payment (art. 17, Dpr n. 633/1972).

L’acconto Iva va eseguito, per i contribuenti mensili, con riferimento all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione), utilizzando uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo).

Il Fisco ricorda che per quanto riguarda i soggetti passivi IVA rientranti nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, le modalità di calcolo dell’acconto IVA devono tenere conto della speciale disciplina stabilita con decreto 23 gennaio 2015, modificato dai successivi decreti 27 giugno e 13 luglio 2017, applicabile alle operazioni riconducibili nell’ambito oggettivo della predetta scissione dei pagamenti.

A definizione di quanto indicato nella circolare n. 27/2017, ai fini dell’acconto IVA, le PA e le società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti, ossia: dell’imposta versata direttamente ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica.

Si precisa che l’acconto IVA deve essere determinato unitariamente e, quindi, gli obbligati sono tenuti a versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Acconto 2017 con metodo storico

Per quanto riguarda l’acconto Iva 2017 calcolato sulla base del metodo storico, è prevista una disposizione apposita per la prima applicazione del regime:

Situazione del soggetto passivo che nel 2016 non ha effettuato alcun versamento

La circolare n. 28 del 15 dicembre 2017 riporta un'importante precisazione riferita al soggetto passivo che nell’anno 2016 non ha effettuato alcun versamento, poiché beneficiava di un’eccedenza detraibile.

Nel calcolo dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2017, occorre considerare tale eccedenza e, di conseguenza, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare:

Infine, il documento di prassi chiarisce che le particolari modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, determinato con metodo storico, riguardano solo coloro che dal 1° luglio 2017 sono soggetti alla scissione dei pagamenti.

Per il medesimo acconto di dicembre, le Pa che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, se procedono con il metodo storico, non devono considerare l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative al 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo dello “split payment”.

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