Chiarimenti dal Notariato sull’Ape. Il libretto di impianto non va allegato
Pubblicato il 11 settembre 2013
Con una
nota interna del 9 settembre 2013, il Consiglio nazionale del Notariato approfondisce alcuni aspetti salienti della normativa riguardante l’Attestato di prestazione energetica (Ape), introdotta dal Decreto ecobonus n.
63/2013, convertito dalla legge n.
90/2013.
Proprio in sede di conversione in legge è stata introdotta una norma di particolare rilevanza per l’attività notarile, che prevede che
“l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
La norma ha suscitato fin dalla prima lettura dubbi relativi alla sua pratica interpretazione.
Il primo quesito posto è quello che chiede se l’obbligo di allegazione è limitato al solo contratto di compravendita o deve ritenersi esteso a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso.
L’incertezza è scaturita dal fatto che il legislatore ha affiancato agli atti a titolo gratuito non il genere degli atti a titolo oneroso, ma la sola compravendita. Avendo l’Ape il compito di fornire una completa informazione all’acquirente, l’obbligo di allegazione dovrebbe, per logica, riferirsi ad ogni atto che comporti il trasferimento dell’edificio. Limitare tale obbligo al solo atto di vendita risulterebbe dunque poco coerente con la finalità stessa che è stata riservata a tale attestazione.
Secondo il Notariato, dunque, una corretta interpretazione della norma dovrebbe essere quella secondo cui la disposizione debba riferirsi a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, supponendo che il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” in tal senso.
Altro aspetto chiarito dalla Nota riguarda il fatto se l’Ape debba o meno essere unita al libretto di impianto.
In questo caso il dubbio è sorto perché l'articolo 6 del Dlgs
192/2005, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione energetica afferma che i libretti di impianto “
sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica”.
Anche in questo caso il Consiglio nazionale del notariato ha offerto la propria interpretazione sostenendo che il termine “
allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “
atecnico”.
Pertanto, tali libretti non devono essere considerati uniti materialmente all’attestato in modo da formare un unico documento, ma semplicemente costituire una documentazione di corredo.
Per tali ragioni, secondo il Notariato il libretto di impianto non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, come è richiesto a quest’ultimo nei casi dei contratti di compravendita, donazione ecc.: il libretto andrà consegnato all’acquirente durante lo svolgimento delle trattative.