Chiarimenti attuativi sulla conciliazione obbligatoria: solo il mediatore può constatare la mancata comparizione

Pubblicato il 12 aprile 2011 Con circolare del 4 aprile 2011, la Direzione della giustizia civile del ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 28/2010, in vigore dal 21 marzo scorso, in materia di conciliazione obbligatoria.

In particolare, con riferimento alla procedura, viene precisato come non sia corretto che l'organismo di mediazione inserisca, nel proprio regolamento di procedura, una previsione secondo cui, “ove l'incontro fissato del responsabile dell'organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l'istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell'organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata”.

Secondo i tecnici del Dicastero, infatti, una previsione di tal genere sarebbe difforme rispetto alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 del Decreto stesso secondo cui, per determinate materie, deve essere sempre preliminarmente esperito il procedimento di mediazione; da qui la necessità che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, “il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione”.

Ne consegue che il semplice rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell'assolvimento dell'onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione “in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione”.

La circolare interviene, altresì, in materia di requisiti dei mediatori: viene chiarito, in particolare, come, ai sensi dell'articolo 4, comma quinto, del Decreto ministeriale di attuazione n. 180/2010, il possesso dei requisiti possa essere attestato dallo stesso interessato mediante autocertificazione. In tale contesto, il conciliatore deve tenere conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
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