Chiamato in garanzia, spese sulla base del principio di causalità

Pubblicato il 03 maggio 2014 In materia di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, anche impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Tale statuizione trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite.

E' il principio richiamato dai giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 9504 del 30 aprile 2014.
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