La risoluzione 355 dell’agenzia delle Entrate diffusa ieri, in risposta ad un interpello sulle cessioni infragruppo di crediti Ires, precisa che per le eccedenze di Ires è consentita la cessione nel gruppo anche a favore di società controllate neocostituite. I criteri interpretativi adottati per la liquidazione Iva di gruppo sono, dunque, applicabili alle eccedenze Ires nel consolidato. La condizione necessaria affinché le società possano avvalersi della cessione delle eccedenze (ex articolo 43-ter del Dpr 602/73) anche nel consolidato fiscale consiste nel possesso del requisito del controllo fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti.
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