Cessioni intra-Ue. Il trasferimento dell’imbarcazione a destinazione richiede la prova
Pubblicato il 25 luglio 2014
Per la non imponibilità ai fini Iva, l’operatore nazionale, che cede imbarcazioni che vengono trasportate via mare in altro Stato Ue, se non è munito di un
documento di trasporto Cmr o altra prova equipollente, deve dotarsi di una dichiarazione resa dall’acquirente con cui provare l’uscita del bene dal territorio italiano e l’arrivo dello stesso in un altro porto comunitario.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello, con
risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014 ha, infatti, disposto che la tutela della buona fede necessaria alla non imponibilità dell’Imposta sul valore aggiunto deve essere integrata con una dichiarazione sottoscritta dal cessionario accompagnata da idonea documentazione (esempio: contratto di ormeggio con il porto estero), che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.
Ciò in quanto nelle
cessioni intra-Ue non è sempre facile avere la prova di arrivo della merce in un altro Paese, non essendo sufficiente, come nel caso di specie, il solo cambio di bandiera a dimostrare il trasferimento a destinazione dell’imbarcazione.
Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di osservare un
comportamento diligente necessario ai fini delle non imponibilità Iva viene integrato con la
dichiarazione del concessionario.
Per quanto riguarda il cedente, invece, viene previsto che, in caso di controllo, egli dovrà custodire ed esibire tutti i documenti ufficiali (es: fattura, documento bancario, contratto di vendita, passaggio proprietà, atto di cancellazione dal registro italiano e quello di iscrizione nel nuovo registro, modello Intrastat).