Cessione crediti bonus edilizi e contrasto alle frodi, il decreto in Gazzetta

Pubblicato il 28 febbraio 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 il decreto legge n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo, il 26 febbraio 2022, interviene, in primo luogo, per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi.

Alleggerito il divieto assoluto delle cessioni plurime dei bonus edilizi

Il decreto legge Sostegni ter (Decreto legge n. 4/2022, articolo 28), al fine di prevenire e combattere i comportamenti illeciti in materia di cessione dei crediti riferiti ai bonus edilizi, aveva sancito il divieto assoluto delle cessioni plurime (o a catena) di crediti, consentendone esclusivamente una.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ecc. il Decreto legge n. 4/2022 aveva, quindi, previsto solo due opzioni:

  1. lo sconto in fattura da parte dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, senza però facoltà di successivo passaggio di mano;

  2. la cessione diretta del credito ad altri soggetti, ma sempre senza possibilità per questi ultimi di cedere a loro volta il credito.

Stessa soluzione è stata adottata anche per i bonus riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare la pandemia (bonus botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ecc.).

Queste disposizioni restrittive hanno di fatto bloccato l’intero sistema delle attività edilizie, dato che alcuni dei principali intermediari hanno fermato le procedure di acquisizione dei crediti d’imposta. Si è dovuto, così, intervenire per consentire al mercato di ripartire, pur mettendo in campo strumenti per evitare le frodi.

L’articolo 1 del Dl n. 13/2022 ha agito direttamente sulle suddette disposizioni restrittive, abrogando l’articolo 28 e ripristinando la possibilità di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, seppure con precisi paletti. Inoltre, ha riscritto anche le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Pertanto, ora, viene stabilito che dopo il primo passaggio del credito d’imposta (sia in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore, sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario) sono ammesse solamente altre due cessioni.

Ciò però ad una condizione, che esse avvengano esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati”, quali: banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Ovviamente per tali soggetti restano ferme le disposizioni del decreto "Anti-frode" (Dl n. 157/2021), secondo cui gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nelle ipotesi di:

Infine, per prevenire e limitare comportamenti illeciti, è introdotto anche il divieto di “spacchettamento”.

Viene, infatti, inserito il nuovo comma 1-quater all’articolo 121, Dl n. 34/2020, secondo il quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

Per tale ragione, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto, da tale data, saranno vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria.

Sanzioni più aspre contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Il Decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 interviene, poi, sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

All’articolo 2 vengono previste alcune modifiche al codice penale: infatti vengono integrate le fattispecie relative alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Inoltre, viene ridisegnato il quadro sanzionatorio nei confronti dei tecnici abilitati, con un significativo inasprimento delle responsabilità dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni Superbonus e le attestazioni di congruità sulle spese oggetto di opzioni, ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio.

Nello specifico, se i tecnici abilitati, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi, espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, vengono punti:

Inoltre, sempre il suddetto aritcolo 2 del decreto “frodi” rende più stringente il massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus.

Viene quindi sancito che ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.

Infine, è da ricordare che il decreto legge prevede anche disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

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