L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 345 del 28 novembre 2007, chiarisce che per provare una cessione intracomunitaria di beni il fornitore italiano deve conservare, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento dell’Iva, insieme ai documenti fiscali tipici dell’operazione (fattura e modello Intrastat), i documenti di trasporto (Cmr) e di pagamento (rimessa bancaria del cliente). L’Agenzia sposa la soluzione proposta dalla società interpellante che conferma l’orientamento della Corte di Giustizia Ue.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".