Tra le risposte offerte dal Fisco ai quesiti sui nuovi criteri per le dichiarazioni Intrastat vi è quella che riguarda la cessione intracomunitaria di beni verso un Paese Ue, da parte di una società italiana che cede i suoi prodotti con trasporto a carico del cliente ma che si avvale di un soggetto trasportatore terzo che esegue la spedizione ed emette fattura con addebito dell’Iva nei confronti della società italiana. La questione posta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è se la società italiana nel momento in cui fattura la vendita comunitaria deve indicare sul documento due voci distinte, riguardanti il prezzo dei beni e il costo del trasporto. Inoltre si chiede se è necessario compilare anche due elenchi Intrastat: l’Intra servizi per il trasporto, l’Intra beni per la cessione dei prodotti. La soluzione prospettata è che negli scambi intracomunitari di beni e servizi siano rispettate le regole generali sull’Iva, le quali nel caso di prestazioni accessorie e base imponibile sono comuni in tutti i Paesi membri e valgono tanto per le operazioni interne che per quelle verso gli altri Stati Ue.
Nell’ordinamento interno, l’accessorietà di una prestazione che segue le sorti dell’operazione principale è regolata dall’articolo 12 del Dpr 633/72. La regola generale è che l’operazione accessoria (tra cui è compreso il trasporto) segua le stesse regole di quella principale in quanto assume rispetto a quest’ultima una posizione secondaria e subordinata. Pertanto, se la prestazione principale è soggetta all’Iva, anche quella accessoria lo sarà e concorrerà alla formazione della base imponibile dell’operazione principale. In tal caso, l’importo dell’operazione accessoria andrà riportato nel modello Intra 1-bis delle cessioni intracomunitarie di beni e non andrà compilato il modello Intra relativo ai servizi.
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