Cessione immobile estromesso

Pubblicato il 12 maggio 2016

La Commissione di diritto tributario nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano ha pubblicato un documento dal titolo “Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale” con il quale vengono fornite indicazioni in merito alla agevolazione prevista dalla legge di Stabilità 2016.

Si ricorda infatti che la legge n. 208/2015 consente, entro la fine di maggio, l'estromissione dal regime di impresa degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, prevedendo per tale fattispecie una anticipazione dei tempi rispetto al pacchetto delle altre agevolazioni, quali: assegnazione, trasformazione in società semplice e cessione.

Il termine ultimo per effettuare l'estromissione è il 31 maggio 2016 ed ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Il documento dei commercialisti di Milano esamina gli ambiti soggettivi ed oggettivi dell'estromissione, sottolineando in primo luogo i soggetti che possono accedere a tale istituto con il conseguente inquadramento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, oltre ad indicare le condizioni di operabilità dell'opzione.

Soggetti ammessi

I soggetti interessati sono esclusivamente gli imprenditori individuali, con esclusione degli esercenti arti e professioni.

La definizione di imprenditore individuale è quella dell'articolo 2082 del Codice civile, che appunto ricomprende:

- imprenditore commerciale,

- imprenditore agricolo,

- piccolo imprenditore declinato in: coltivatore diretto, imprenditore artigiano e picoclo commerciante.

L'imprenditore commerciale è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili.

Cessione semplificata

Nel documento dei commercialisti di Milano si specifica che l'immobile estromesso dall'imprenditore individuale potrà essere ceduto, senza emersione di plusvalenza, anche senza attendere il quinquennio. Ciò che conta, a tal fine, è che sia sempre la stessa persona fisica a procedere alla cessione.

Nel caso di mancata indicazione dell'estromissione nel modello Unico, si potrà integrare la relativa dichiarazione assumendo come elemento fondamentale il pagamento della relativa imposta sostitutiva.

Il documento, infatti, esamina gli adempimenti da porre in essere per concretizzare l'opzione e ricorda come l'opzione si esercita mediante comportamento concludente, che è rappresentato dalla contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale o nel registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).

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