Con la circolare 33/E dello scorso 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022).
Con il documento di prassi, in particolare:
Ma vediamo nel dettaglio i diversi chiarimenti del documento di prassi.
La circolare 33/E/2022 fornisce, in primo luogo, chiarimenti sulla disciplina della “responsabilità solidale” del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Le forme di responsabilità dei fornitori e dei cessionari dei predetti crediti d’imposta, lo si ricorda, sono disciplinate dai commi 4 e 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Nella versione “ante” conversione del decreto cd. “Aiuti-bis”, i fornitori ed i cessionari rispondevano:
In sede di conversione del decreto cd. “Aiuti-bis” il legislatore ha modificato il comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata “limitata” ai soli casi di dolo o colpa grave a condizione che, per i crediti originati dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L.n.34/2020, siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del D.L. n.34/2020. Pertanto, a seguito della modifica normativa, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi “responsabile in solido” con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, nel rispetto delle altre condizioni, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
Al fine di meglio inquadrare la portata della modifica normativa intervenuta, l’Agenzia si sofferma sull’elemento “soggettivo” dell’illecito tributario (dolo o colpa grave) nonché sul “concorso” nella violazione. In particolare, per la corretta individuazione delle nozioni di “dolo” e “colpa grave”, occorre fare riferimento al D.lgs. n.472/97 e ai chiarimenti forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, ove si precisa che:
condotta dolosa |
si considera dolosa «la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento». Ciò che rileva è la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo; |
Colpa grave |
la colpa grave sussiste «quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari […]». Essa è, pertanto, connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero all’impossibilità di dubitare del significato e della portata della norma violata. Giova in ogni caso distinguere il “grado” della colpa; così, ad esempio, la diligenza richiesta ai fini della individuazione della colpa sarà valutata anche tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte. |
Per quanto riguarda, poi, il “concorso nella violazione”, l’articolo 9 del D.lgs. n. 472/97 stabilisce che:
«Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso». |
Come precisato dalla circolare n. 180/98, ai fini della configurazione del concorso in violazione è richiesta la contemporanea sussistenza di quattro elementi, ossia:
Il successivo articolo 10 del D.lgs. n. 472/97 individua la figura dell’autore mediato e disciplina le ipotesi di non colpevolezza dell’autore materiale stabilendo che:
«salva l’applicazione dell’articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale». |
In generale, dunque, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.
Ciò premesso, sulla base delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto cd. “Aiuti-bis”, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune ipotesi esemplificative e non esaustive di “dolo e colpa grave”:
Esemplificazione (non esaustiva) di dolo e colpa grave |
|
DOLO |
il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui questi abbia preventivamente concordato con il beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda all’acquisizione e alla compensazione dello stesso F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente; |
COLPA GRAVE |
la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza della documentazione a supporto o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, se l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati). |
Per i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del D.lgs. n. 231/2007 l’ipotesi di concorso in violazione si verifica quando il credito è acquistato nonostante:
Al fine di “limitare” la responsabilità in solido del cessionario alle sole ipotesi di dolo o colpa grave – con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1- ter del medesimo articolo 121 – ai sensi del comma 1-bis.2 dell’articolo 14 del decreto Aiuti, il cedente, «a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari.. da società appartenenti a un gruppo bancario... ovvero da imprese di assicurazione autorizzate,.. e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter» dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
ATTENZIONE: La limitazione della responsabilità suddetta, a condizione che, nel rispetto delle previsioni di legge siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:
Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi “diversi” dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali (quindi, prima del 12 novembre 2021), l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.
Si rammenta che con riferimento alle opere classificate come:
il comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio esclude – fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. Bonus facciate - l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa per le opere eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Si precisa da ultimo, in linea con la circolare n. 23/E/2022 (par. 6.1) ed alle condizioni ivi stabilite, che la limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso in violazione per i fornitori opera anche per il general contractor che effettua lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Nell’ambito della circolare 33/E/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in caso di errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il cd. “sconto in fattura”.
In primis, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come rimediare celermente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione. In particolare:
La circolare 33/E/2022 precisa, altresì, che:
Sono, tuttavia, previste ulteriori tipologie di errore.
Una prima casistica concerne l’errore “formale”. Trattasi dell’errore o omissione relativo ai dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.
Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:
frontespizio |
· recapiti (e-mail e telefono); · codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; · indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; · codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; · codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista. |
quadro A |
· indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; · stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione; |
quadro B |
- i dati catastali; |
quadro D |
· data di esercizio dell’opzione; · tipologia del cessionario. |
Pertanto, se nella comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni su elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti, l’opzione è considerata “valida” ai fini fiscali ed il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.
ATTENZIONE: Ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (ovvero il condomino incaricato della trasmissione in caso di “condominio minimo”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Altra eventualità concerne l’errore “sostanziale”. Trattasi dell’errore o omissione relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).
Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati. L’annullamento dell’accettazione, pertanto, va chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa (con allegata copia del documento di identità) dal cessionario e dal cedente.
ATTENZIONE: Nel caso in cui la Comunicazione riguardi interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della Comunicazione errata.
Una volta eseguita l’operazione di annullamento dell’accettazione, ne sarà data informazione agli interessati. Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa. Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione della cessione errata. Infatti, nelle more dell’annullamento dell’accettazione, il credito a disposizione del cessionario verrebbe temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario. Per tale ragione è interesse anche del cedente assicurarsi che il cessionario – eventualmente con impegno scritto – non ceda né utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata.
Nel caso in cui la Comunicazione si riferisca al “primo” stato di avanzamento dei lavori (SAL) nell’omonimo campo del modello di comunicazione deve essere indicato il valore “1”. Nelle comunicazioni dei SAL “successivi” deve essere indicato:
Ciò detto, la mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi.
Per ovviare a tale criticità, l’Agenzia chiarisce che:
Resta fermo che le cessioni delle detrazioni effettuate nei vari SAL devono comunque rispettare le disposizioni normative e di prassi emanate con riguardo all’avanzamento lavori.
Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende cedere, il beneficiario può inviare entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa
ESEMPIO: Nei casi in cui la detrazione spettante è pari al 110% della spesa (Superbonus), è stata più volte segnalata l’errata indicazione dello stesso importo, sia per la spesa sostenuta che per il credito ceduto. Per risolvere tale criticità l’Agenzia chiarisce che può essere trasmessa un’altra Comunicazione che riporti gli stessi dati della precedente, ad eccezione dell’ammontare del credito ceduto che sarà, invece, pari al 10% della spesa complessiva.
Se, per contro, è stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione è possibile presentare un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo “residuo” della spesa e del corrispondente credito ceduto. Qualora, invece, gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano “superiori” ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale.
La Comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La Comunicazione relativa alle rate “residue” non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021 nonché per le rate “residue” non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, D.L. n. 4/2022 ha consentito l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.
In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini. È, infatti, possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis disciplinata dall’articolo 2, comma 1 del D.L. 16/2012 convertito. Pertanto – precisa l’Agenzia - la “remissione in bonis” è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:
Se tali presupposti “sussistono”, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Si può usufruire della remissione in bonis anche per la trasmissione della Comunicazione della cessione delle rate residue successive alla prima, relative alle detrazioni maturate per spese sostenute nel 2020. In tali casi, la prima rata è stata detratta nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020). Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
La trasmissione della nuova Comunicazione entro il 30/11/2022 è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.
La circolare n. 38/E/2012, richiamando la relazione illustrativa, ha chiarito che la previsione in esame intende “salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente” ed è “strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:
ATTENZIONE: Per i soggetti Ires ed i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 novembre e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.
Con la risoluzione n. 58/E dell’11.10.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione di 250 euro dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, precisando che per il versamento:
Sul piano operativo, nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
sezione “contribuente” |
|
sezione “erario ed altro” |
sono indicati:
|
In sede di conversione del decreto cd. “Aiuti” il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina recata dall'articolo 121 del D.L. n. 34/2020. Nello specifico, è stato previsto che le banche ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario (iscritto all’albo di cui al D.lgs. n. 385/1993) possono effettuare - in aggiunta (quarta cessione) oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima – una cessione a favore di soggetti “diversi” dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In pratica, i correntisti che potranno acquistare dalla propria banca oppure dalle altre società del gruppo bancario i crediti d’imposta derivanti da edilizi non saranno più i "clienti professionali privati" (come nel testo originario del D.L. n. 50/2022), ma tutti i "soggetti diversi dai consumatori o utenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206", ossia tutti i clienti società, professionisti e partite Iva.
Per quanto concerne la decorrenza delle novità, si fa presente che - tenuto conto che l’articolo 57 comma 3 del D.L. n. 50/2022 è stato abrogato dal decreto cd. “Semplificazioni” (D.L. n. 73/2022) – dette disposizioni si applicano alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia “prima” della data di entrata in vigore della legge di conversione, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio. Conseguentemente, le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni inviate all’Agenzia prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Aiuti).
Pertanto - precisa l’Agenzia - anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 (diversamente da quanto previsto dall’abrogato articolo 57 del decreto Aiuti) è consentita alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
ATTENZIONE: Il correntista che acquista dalla banca (o società di gruppo bancario) il credito non è tenuto a effettuare ex novo l’istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.
Per l’accesso al Superbonus, il secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato, da ultimo, dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto Aiuti, prevede, che:
«per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». |
In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare detta percentuale del 30% considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
ESEMPIO: Nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (risposta interrogazione Commissione n. 5-08270).
Si ricorda che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante può essere esercitata in relazione a ciascun SAL e che, per gli interventi riconducibili al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del SAL “assorbe” qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori. Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".