Per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, trova applicazione l'art. 38-quater del Dpr. n. 633/1972 (decreto IVA).
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020, fornendo alcune precisazioni in merito alla disposizione che accorda la non applicazione dell’IVA o la possibilità del rimborso dell’imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti al di fuori dell’UE. Il documento di prassi effettua anche il punto sulle regole che garantiscono la non imponibilità.
I beni, come ormai è noto, devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e non al commercio. Principio, questo, tra l’altro chiarito anche con la circolare n. 145/1998. Su quest’ultimo punto, la risoluzione n. 126/1998 ha già specificato che chiaramente una quantità sproporzionata di beni non rende applicabile il beneficio fiscale, in quanto fa presupporre l’esistenza di un’attività commerciale.
Riguardo il valore della soglia, di importo superiore a 154,94 euro IVA inclusa, il principio di diritto interviene con un’ulteriore precisazione. Per determinare se la soglia di valore sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se questi ultimi figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.
In ogni caso, il predetto valore può includere molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura.
In sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.
Il principio di diritto in commento, infine, ricorda che la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello (“Online tax refund at exit: light lane optimization”), nell'attuale versione 2.0, con fattura in formato elettronico:
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