Cessione dei crediti in garanzia esenzione al beneficiario finale

Pubblicato il 19 ottobre 2019

Arrivano chiarimenti sulla nozione di “beneficiario finale” degli interessi ai fini dell’esenzione dalle ritenute sugli stessi, ex articolo 26-quater del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell’ambito di un’operazione straordinaria, con cessione del credito a titolo di garanzia, l’Agenzia delle entrate - risoluzione n. 88/E/2019 - in relazione al prestito intercompany previsto da un piano di investimento, spiega che se non è riconosciuta la qualifica di “beneficiario finale”, come dettato dal comma 4, lettera c), n. 1 dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, l’esenzione da ritenuta di cui al predetto articolo 26-quater non si rende applicabile agli interessi dovuti.

Ai sensi dell’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), per essere considerata beneficiario effettivo una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti.

Se tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un intermediario, l’esenzione si applica soltanto se l’effettivo beneficiario degli interessi soddisfa i requisiti, come chiarito nella circolare n. 47/E del 2 novembre 2005.

In ordine alla nozione di “beneficiario effettivo”, il richiamato documento di prassi, alla luce della finalità volta a evitare che si utilizzi l’interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell’esenzione, ha chiarito che la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo se, insieme:

  1. abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito;
  2. tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere.

Sul punto, la Corte di Giustizia UE - sentenze del 26 febbraio 2019 - ha chiarito, inoltre, che “l’esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati (…) è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione” .

Nel caso di specie gli interessi risultano nella disponibilità dei cessionari, pertanto l’istante non è il beneficiario finale e non ha diritto all’esenzione.

Nella risoluzione interessanti delucidazioni sulla sussistenza di una “struttura organizzativa leggera” o di una “struttura finanziaria passante”.

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