Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra.
Questo, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti:
In tale contesto, tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
I principi sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 2526 del 26 gennaio 2024 nel confermare la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato nullo, in quanto ritorsivo, il licenziamento intimato ad un lavoratore da parte di una società.
Alla base della decisione di merito, l'accertamento della natura simulata della cessione di azienda intervenuta tra le due società succedutesi nella titolarità formale del rapporto di lavoro.
In conseguenza dell’accertata simulazione della cessione aziendale e dell'accertata esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la Corte territoriale aveva ritenuto provato che la prima società, a dispetto della sua avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, aveva di fatto continuato a operare e non poteva così essere considerata un soggetto giuridico estinto.
Ne discendeva:
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