Cessione d’azienda nulla. Natura retributiva delle somme dovute al lavoratore

Pubblicato il 05 giugno 2018

In caso di dichiarazione di nullità di cessione d’azienda, ricade sul datore di lavoro il peso economico delle retribuzioni se, nonostante l’esistenza di una sentenza che accerti il vincolo giuridico, non ricostituisce il rapporto lavorativo senza un giustificato motivo. Questo anche se non riceve alcuna prestazione lavorativa.

E’ la Corte di cassazione, con ordinanza 14136 del 1° giugno 2018, che ha trasposto il principio fissato dalle Sezioni Unite (n. 2990/2018) anche al caso affrontato riguardante la cessione di ramo d’azienda e la conseguente nullità della stessa o inefficacia nei confronti del lavoratore.

Il principio offerto dalle Sezioni Unite ha superato quello del precedente orientamento secondo cui nel contratto di lavoro, che è a prestazioni corrispettive, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione ma determina l’obbligo del datore di lavoro di risarcire i danni.

Natura retributiva delle somme dovute al lavoratore

La pronuncia n. 14136/2018 ha invece affermato la natura retributiva sulla base del principio statuito dalle dette Sezioni Unite per il quale, in materia di interposizione fittizia di manodopera, nel caso venga giudizialmente accertata l'illegittimità dell’interposizione e dichiarata, quindi, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del vincolo lavorativo ad opera del committente impone a quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni.

Vi è però da ribadire che, per il periodo successivo alla dichiarazione di nullità della cessione, il lavoratore non può sommare le due retribuzioni, del cedente e del cessionario. Infatti, le Sezioni Unite hanno applicato quanto disciplinato in tema di somministrazione irregolare per cui i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o contributivo, liberano il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.

In sintesi, quindi, l’obbligazione rimane unica e non si duplica anche se adempiuta da soggetto diverso dal debitore.

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