Acquisto carburante, tracciabilità con rapporto di conto corrente

Pubblicato il 18 novembre 2019

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 19 del 15 novembre 2019, infatti, l’Agenzia si esprime sul corretto adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, previsto dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi.

Cessione carburante: tracciabilità dei pagamenti se c’è rapporto di conto corrente tra le parti

Concordando con la soluzione prospettata dall’istante, l’Agenzia ritiene che il rapporto di conto corrente, instaurato tra un ente associativo e le imprese di autotrasporto consociate, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante effettuati dal “consorzio”, e i crediti che queste ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto, non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alle cessioni di carburanti per autotrazione.

Il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è, infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili.

Dunque, è in base agli effetti del contratto di conto corrente, stipulato dalle parti nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, che l'impresa non effettua il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto dall'ente associativo. Di conseguenza, non verificandosi il pagamento al momento dell'acquisto, l'impresa non è soggetta in questa fase all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'Iva, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Resta, invece, l'obbligo di certificazione degli acquisti con fattura elettronica, già in vigore dal 1° luglio 2018, per le cessioni effettuate al di fuori degli impianti stradali di carburante destinato a veicoli che circolano su strada, e dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti.

L’Agenzia, infine, pur condividendo l’interpretazione dell’istante, pone alcune condizioni:

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