Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, la NASpI è garantita anche qualora il predetto accordo rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, a seguito di alcuni dubbi interpretativi circa l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 14, co. 3, del D.L. n. 104/2020. Infatti è emerso che alcune Strutture territoriali INPS respingono le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’art. 14, co. 3, del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Tale previsione è contenuta anche nell’articolo 1, co. 311 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al cd. “divieto di licenziamento” di cui ai co. 309 e 310 del medesimo art. 1, valide fino al 31 marzo 2021.
Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì:
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015.
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