Il Ministero dell’Interno, con la circolare 2 dicembre 2021, n. 82362, chiarisce le principali novità in tema di Green Pass, previste dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.
Nello specifico, il provvedimento prevede:
A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale primario comprende anche la dose di richiamo (addizionale). Tale obbligo è esteso agli operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, rientrano in tali categorie: il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e quello della polizia locale.
Il lavoratore che non si sia sottoposto alla vaccinazione verrà immediatamente sospeso dal servizio, senza conseguenze disciplinari. Tuttavia, durante la sospensione, non verrà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Dal 15 dicembre, la certificazione verde è valida fino a nove mesi.
La validità decorre dalla:
Con riferimento alle persone guarite (e mai vaccinate), la durata del green pass è pari a sei mesi.
Agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere esclusivamente in possesso del green pass, si aggiungono:
La nuova certificazione è rilasciata esclusivamente a coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione o in possesso del certificato di guarigione dal COVID-19.
L’art. 5, del suddetto decreto, prevede che, a partire dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, potranno usufruire dei servizi, svolgere attività ed effettuare gli spostamenti per cui siano previste limitazioni o sospensioni, esclusivamente i soggetti in possesso della certificazione verde rafforzata.
Si rammenta che, le nuove disposizioni non trovano applicazione per i minori di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti in possesso del certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid.
Le prefetture hanno l’obbligo di redigere una relazione settimanale, da trasmettere al Ministero dell’Interno.
In particolare, ogni prefettura dovrà monitorare i servizi di controllo ed indicare in termini numerici tutti i gli accertamenti effettuati.
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