Via libera, a breve, alla procedura "Ve.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi", disponibile sul sito INPS, da utilizzare nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) o nella nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotta dal D.L. n. 118/2021.
A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021.
La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” costituisce l’evoluzione della procedura denominata “VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale”. Esso si basa su una metodologia di analisi della posizione del contribuente identificato attraverso il codice fiscale, nella stessa logica adottata nella piattaforma “Durc On Line”.
Il Certificato unico dei debiti contributivi può essere richiesto dall’imprenditore, profilato all’interno del sistema INPS come legale rappresentante/lavoratore autonomo, attraverso l’apposito servizio online “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi”. All’atto dell’accesso al servizio l’interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi e inserire obbligatoriamente l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni.
Operativamente le fasi da seguire sono le seguenti. L'interessato accede al servizio e dichiara la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi, inserendo contestualmente il proprio indirizzo Pec (servirà per le successive comunicazioni con l'istituto).
In esito alla richiesta il sistema comunica visualmente un "numero ticket" unitamente all'avviso che l'apposizione del numero di protocollo avverrà entro le prossime 72 ore (lavorative).
Nei successivi 45 giorni si procede alla generazione del certificato unico, sottoscritto digitalmente dal direttore della sede e trasmesso alla sopra indicata Pec.
Da notare che se al termine dei 45 giorni non risulta rilasciato il certificato, la procedura classifica l'istanza come "Non elaborata" rendendo disponibile a video le motivazioni circa il mancato esito.
Il Certificato unico deve riportare le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall’INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero. Inoltre, deve contenere l’indicazione dei crediti affidati all’Agente della Riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento.
Al fine di semplificare il procedimento di richiesta della certificazione e agevolare il procedimento di verifica e di consolidamento delle esposizioni debitorie, il nuovo servizio denominato “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” fornisce alla Sede competente un esito automatizzato riferito al codice fiscale del debitore, proponendo l’evidenza delle esposizioni debitorie in fase amministrativa per ciascuna Gestione previdenziale.
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