Certificazione dei corrispettivi. Esonerata la società di servizi elettronici

Pubblicato il 06 dicembre 2018

La certificazione dei corrispettivi da parte di una società che svolge attività via internet o comunque collegate alla rete, tra cui progettazione e realizzazione di portali, siti o applicazioni, documentando le prestazioni con l’emissione di apposite fatture, è al centro dell'interpello posto alle Entrate, che danno indicazioni con la risposta n. 96 del 4 dicembre 2018, pubblicata il 5 dicembre.

I servizi elettronici, come anche i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi a committenti italiani privati consumatori, non richiedono l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, né dello scontrino né della ricevuta fiscale, e rientrano tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (DM 27 ottobre 2015).

E' da emettere la fattura richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, se agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta.

Se la società vuole documentare l’operazione con la ricevuta fiscale si deve adeguare alla legge, con l’utilizzo di stampati conformi a quelli allegati al DM 30 marzo 1992, la numerazione progressiva prestampata e la predisposizione da parte delle tipografie autorizzate, che non ne consentono un’emissione elettronica.

Tuttavia, è ammessa la consegna per e-mail di copia conforme del documento, se quest’ultima è realizzata nel rispetto del Cad (DLgs. 82/2005) e del DM 17 giugno 2014.

Si legge nella nota, che per “servizi elettronici” devono intendersi, secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, tra gli altri:

“a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;

b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; […]

f) i servizi elencati nell’allegato I [tra cui, ad esempio, 'contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche' e 'siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web', ndr].

[…]”.

Moss

Se i clienti sono privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Ue, la società potrebbe avvalersi anche del regime Mini one stop shop, c.d. MOSS (DLgs. 42/2015 e artt. 74-quinquies e ss. del DPR 633/72).

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