Certificazione dei contratti, attenzione alla validità

Pubblicato il 18 settembre 2020

La certificazione dei contratti finalizzata alla riduzione del contenzioso in materia di lavoro non è sempre valida per cui i datori di lavoro devono fare attenzione alle Commissioni cui decidono di rivolgersi per certificare contratti di lavoro e, soprattutto, appalti.

Questo è quanto ha ribadito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 715 del 16 settembre 2020, rivolgendosi alle sue sedi periferiche e facendo riferimento ad una sentenza di primo grado (Tribunale di Trento, sent. n. 128/2020) che ha riconosciuto l’inefficacia giuridica di una certificazione di un contratto di appalto di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 276/2003, condotta da soggetto costituito in assenza dei presupposti previsti dalla norma.

Commissioni presso gli Enti Bilaterali

La questione affrontata, nello specifico, è riferita agli “enti bilaterali” che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003, sono abilitati a certificare ai sensi del citato decreto legislativo solo se costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Posto ciò, alla luce di quanto ormai costantemente evidenziato da dottrina, poiché la procedura di certificazione mette il contratto “certificato” al riparo da interventi degli organi ispettivi, “onerandoli del ricorso giurisdizionale, finisce per conferire una stabilità relativa ai contratti certificati visto che fino alla sentenza di primo grado le parti ed i terzi sono vincolati alle risultanze dell’atto di certificazione, ne subiscono gli effetti e non possono opporvisi”.

Tuttavia – ribadisce l’Ispettorato - il provvedimento di certificazione sarà inefficace se la Commissione di certificazione dovesse risultare costituita da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro per ciascuna parte “non comparativamente più rappresentative”.

Nel caso di specie, poi, è da segnalare che l’INL evidenzia che da “tale premessa, il giudice argomenta la piena legittimità dell’ordinanza ingiunzione adottata senza il previo esperimento delle procedure previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003. Di rilievo sono anche le motivazioni attinenti al merito ed alla valutazione delle prove laddove si analizza il triplice livello di attendibilità del verbale di accertamento dell’infrazione”.

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