Certificato antipedofilia nelle attività alberghiere. Solo per gli addetti ai miniclub o servizi di babysitting

Pubblicato il 16 settembre 2014 A seguito di richiesta avanzata dalla Federalberghi, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha sottolineato che il certificato penale al casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne per i reati cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., deve essere richiesto nelle attività alberghiere solo per quelle mansioni che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc... 

Il suddetto certificato non deve, invece, essere richiesto per le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, ecc., perché, in tal caso, la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

Inoltre, chiarisce la risposta ministeriale, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.

Conclude il Ministero specificando, altresì, che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy