Per compesare il calo del fatturato dei negozi dei centri storici a vocazione turistica, duramente colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, l’articolo 59 del Dl n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto un contributo a fondo perduto, che potrà essere richiesto dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 352471 firmato il 12 novembre 2020, ha approvato il modello di istanza che dovrà essere inoltrato dagli esercenti interessati all’aiuto economico in via telematica, ed ha inoltre definito:
le modalità di presentazione dell’istanza;
il suo contenuto informativo;
i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il Decreto Agosto prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
Dunque, le città interessate dalla misura agevolativa vengono individuate in base alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni rilevata prima dell’emergenza sanitaria.
Dalle indicazioni riportate nelle istruzioni del modello di istanza emergono i seguenti 29 comuni: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi che si trovano nei comuni individuati sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, l’accesso al contributo è assicurato anche senza confronti con l’anno precedente.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Tale percentuale è pari al:
E’ comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Con il provvedimento agenziale n. 352471/2020 è stato approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici", con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Il modello è allegato al provvedimento.
Il modello per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, oltre ai dati necessari all’identificazione del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene:
la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
la dichiarazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
l’Iban del conto corrente intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda può essere inoltrata direttamente dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente oppure al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
Durante il suddetto periodo, in caso di errore, è possibile presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua tutti i necessari controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
Verificata la correttezza della domanda si provvede ad erogre il contributo.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Se successivamente all’erogazione del contributo, il Fisco riscontra un’indebita (parziale o totale) fruizione dello stesso, si procede al recupero della somma maggiorata di sanzioni e interessi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".